STATUTO DELLA BANCA DEL TEMPO ’80 FIDUCIA IN TE’
Art. l – Denominazione e sede
1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “80 FIDUCIA IN TE -BANCA DEL TEMPO” promossa dal Gruppo Zenit s.c.c. a r.l. con sede in Firenze(FI) a favore delle persone accolte nei propri servizi al fine di promuoverne le competenze e sostenere la creazione per essi di una rete di auto aiuto.
1.2. Potranno essere istituite filiali e/o uffici operativi in altri comuni italiani ed esteri con delibera del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti.
Art. 2 – Finalità e attività
2.1. L’Associazione, che si ispira ai principi di democraticità, gratuità, solidarietà propri dell’Economia di Francesco, persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità civiche e di utilità sociale. In particolare, ha come scopo di promuovere iniziative ed attività volte a:
a) promuovere e valorizzare le capacità e le competenze delle persone prese incarico dai servizi socio-educativi e socio-sanitari realizzati dal gruppo Zenit s.c.ca r.l.- onlus, da società collegate o diversamente associate e da altre organizzazioni no profit che aderiscano ai principi dell’Economia di Francesco;
b) favorire attività e servizi di scambio reciproco tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali; tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
c) creare reti di auto-aiuto in supporto alle persone più fragili presenti all’interno dell’associazione;
d) realizzare studi, ricerche, attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.
e) organizzare, a supporto degli obiettivi precedentemente elencati, eventi aperti al pubblico (feste, attività di animazione socio-culturale, turismo sociale ecc.), seminari e corsi di formazione e di educazione continua.
2.2. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgd. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge. L’Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, nel rispetto della normativa applicabile di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
Art. 3 – Soci
3.1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, facendone richiesta, condividano le finalità dell’ente e siano mosse da spirito di solidarietà. Possono altresì essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del totale dei soci.
3.2. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante secondo quanto previsto dall’art. 10 punto a) del presente statuto. L’ammissione è perfezionata dal versamento da parte dell’aspirante, di una quota associativa il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’assemblea ordinaria. L’adesione del socio è annotata nel libro soci. L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
3.3. Tutti i soci possono partecipare attivamente alle iniziative indette ed hannopieno diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dellostatuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazionedei bilanci consuntivi e preventivi.
3.4. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziativedell’associazione e di partecipare con diritto di voto alle assemblee, garantendo lademocraticità dell’associazione.
3.5. Con riferimento alle cariche sociali, i soci maggiorenni hanno diritto dielettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.
3.6. I soci hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. I diritti di partecipazione dei soci non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
4.1. I SOCI sono tenuti a:
a) Versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
b) Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
c) L’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
d) Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli scopi egli obiettivi dell’Associazione.
4.2. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
a. La partecipazione con diritto di voto nell’Assemblea dei soci;
b. Il diritto all’elettorato attivo e passivo;
c. Il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale
Art. 5 – Perdita della qualifica di socio
5.1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, morosità, esclusione e/o per comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell’associazione e/o per comportamenti che in qualsiasi modo nuocciono o possono nuocere l’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltatole giustificazioni del socio interessato.
5.2. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
6.1. Sono organi dell’Associazione: • l’Assemblea dei soci; • il Consiglio direttivo; • il Presidente; • il Vicepresidente; • l’Organo di controllo, laddove eletto; • il revisore legale, laddove eletto; Tutte le cariche sociali sono elettive.
Art. 7 – L’Assemblea
7.1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. È’ convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
7.2. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente. In assenza di quest’ultimo, può essere presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario. Per convocare l’assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.
Art. 8 – L’Assemblea ordinaria
8.1. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
b) decidere la quota associativa annuale nonché la misura di eventuali ulteriori contributi richiesti ai soci;
c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio, nonché piani finanziari ed i rendiconti su progetti;
d) approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
e) nominare e revocare quando previsto, i componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero di componenti;
f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
g) ratificare la sanzione dell’esclusione del socio
h) deliberare, altresì, sugli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.
8.2. L’Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con modalità digitale o ogni altra modalità di comunicazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza ed eventualmente la data, l’ora ed il luogo della seconda convocazione. Inoltre l’Assemblea può essere convocata ai sensi dell’art.20 del C.C. quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci iscritti al libro soci.
8.3. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci iscritti al libro soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) su tutti i punti posti all’ordine del giorno.
Art. 9 – Assemblea straordinaria
9.1. L’Assemblea è richiesta in forma straordinaria per le modifiche dello Statuto per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio.
9.2. Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i ¾ del totale dei soci in prima convocazione, dei 3/5 del totale dei soci in seconda convocazione. Le delibere sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci presenti.
9.3. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno i ¾ del totale dei soci in prima convocazione, e dei 2/3 del totale dei soci in seconda convocazione. Le delibere sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci presenti.
Art. 10 – Il Consiglio direttivo
10.1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra i soci maggiorenni e dura in carica per cinque anni. Consorzio Zenit, fintantoché mantenga la qualità di ente senza scopo di lucro, ha facoltà di nominare fino ad un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti del Consiglio direttivo. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
10.2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’associazione.
10.3. In caso di dimissioni, di esclusione ex art. 5 del presente statuto, di morte, e/odi qualsivoglia ragione di uscita di uno o più consiglieri, l’Assemblea appositamente convocata nomina i consiglieri in sostituzione che resteranno incarica per il tempo residuo di durata del consiglio stesso.
10.4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a. Curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
b. Eleggere trai propri componenti il Presidente
c. Eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente
d. Attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
e. Deliberare sulle domande di adesione dei soci all’Associazione;
f. Determinare l’importo delle quote associative annuali e degli eventuali ulteriori contributi necessari alla vita dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
g. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché i piani finanziari/rendiconti di specifici progetti, da presentare all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione;
h. Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
i. Provvedere a tutto quanto necessario per l’iscrizione dell’Associazione in specifici Albi ed elenchi, secondo le normative vigenti;
j. Approvare il programma generale di attività annuale;
k. Deliberare sull’esclusione dei soci.
10.5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 – Presidente
11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed attua tutte le decisioni deliberate dal Consiglio direttivo.
11.2. Spetta al Presidente, inoltre:
a) Presiedere l’Assemblea dei soci;
b) Presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) Determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
e) Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;
f) Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della associazione;
g) Assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di otto giorni;
h) Nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti Il presidente nomina il suo segretario/tesoriere.
Art. 12 – Vicepresidente
12.1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal Consiglio direttivo, i poteri di cui all’art 11.2 si trasferiscono in capo al Vicepresidente.
Art. 13 – Organo di controllo
13.1. Nei casi di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene nominato l’organo di controllo, anche monocratico, con le funzioni, i compiti e la composizione stabiliti nel medesimo articolo.
13.2. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
13.3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
13.4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
13.5. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13.6. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 14 – Revisore Legale dei Conti
14.1. Se l’Organo di controllo non esercita la Revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
14.2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore Legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 15 – Patrimonio sociale
15.1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a. Le quote associative e dagli eventuali contributi versati dai Soci in sede di atto costitutivo;
b. Fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio, ove destinati a patrimonio indisponibile;
c. Donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali ove destinate a Patrimonio indisponibile;
15.2. Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
15.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve del patrimonio comunque denominate a soci fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, sia durante la vita dell’associazione che in caso di scioglimento della stessa.
15.4. L’ Associazione nello svolgimento della propria attività può trarre risorse anche dai seguenti strumenti:
a) Dalle quote e dai contributi degli associati;
b) Dalle rendite dei beni costituenti il Patrimonio;
c) Dai contributi statali, regionali, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) Dalle erogazioni liberali di persone fisiche;
e) Dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) Dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni;
g) Da entrate derivanti da attività in convenzioni;
h) Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) Da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
j) Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
k) Da rendite patrimoniali;
l) Da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività di interesse generale.
Art. 16 – Libri Sociali
16.1. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) Libro dei soci;
b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
16.2. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
16.3. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Art. 17 – Esercizio sociale e Bilancio
17.1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio dovrà essere redatto a norma dell’art. 13 del D.lgs. n.117/2017 e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30giugno di ogni anno.
Art. 18 – Scioglimento e Liquidazione
18.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
18.2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, nel caso in cui l’associazione abbia acquisito la qualifica di ente del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
Art. 19 – Norme finali e generali
19.1 – Gratuità delle cariche – Tutte le cariche previste nel presente statuto si intendono conferite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento delle stesse.
19.2. – Regolamento interno – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un regolamento interno approvato dall’Assemblea e predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
19.3. Controversie – Le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi ultimi l’associazione o i suoi organi, saranno demandati, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di arbitri da nominarsi da parte dell’assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.
19.4. Rinvio – Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al D.lgs. del 3 luglio n. 117/2017 alle norme di legge e ai principi Generali dell’ordinamento giuridico italiano.